
02/07/2014 Admin
Certificazione energetica e attestato di prestazione energetica, come
comportarsi. Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena approvato l'aggiornamento 2014 della sua guida sulla certificazione.
E stavolta ha spostato la lente sul ruolo delle Regioni. A loro,
infatti, spettava il compito di dotarsi di un apposito albo o registro
dei soggetti accreditati, ma non tutte lo hanno fatto. E questo modifica
la condotta che i proprietari di immobili dovranno tenere.
Il testo ricorda, anzitutto, che dopo appena sei mesi e venti giorni
dalla sua entrata in vigore, il Dl n. 63/2013 è stato modificato in
maniera pesante dal decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla
sua legge di conversione (n. 9/2014). Per effetto di questo pacchetto
di interventi, è stato innanzitutto escluso l'obbligo «di allegazione,
di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito»;
è stato precisato che gli obblighi relativi all'Ape riguardano «i nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
soggetti a registrazione»; è stata eliminata la nullità «quale sanzione
per il caso di violazione dell'obbligo di allegazione»; è stata prevista
una «sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di allegazione
nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l'inserimento
dell'apposita clausola, dell'adempimento degli obblighi di informativa e
di consegna»; è stato stabilito che «il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro
45 giorni».
Quanto alle Regioni, la guida osserva che il quadro regolatorio è
ancora parecchio frastagliato: non tutte si sono dotate di apposto albo
dei soggetti certificatori accreditati. Per questo non può essere
fissato a carico del notaio un obbligo di verifica dei requisiti del
tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile
attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta,
pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare
che il tecnico, al quale intende affidare l'incarico, sia in possesso
dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione
dell'attestato di prestazione energetica».
E, sempre sul fronte delle Regioni, arriva un'altra precisazione. Un
eventuale errore materiale nella trascrizione di uno dei dati
identificativi dell'immobile (dato catastale, generalità del
proprietario, indirizzo dell'immobile) «non inficia la validità
dell'attestato energetico, qualora, sulla base degli altri dati, sia,
comunque possibile riferire, con sufficiente certezza, l'attestato
stesso all'immobile negoziato». Questo principio è valido sempre, «salvo
quanto previsto in eventuali disposizioni delle leggi regionali che
facciano dipendere la validità dell'attestato dall'esatta esposizione
dell'identificativo catastale».